Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.

    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Prestazioni  aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei
                    tecnici di radiologia medica

  1.  Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre
2003,  n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004,  n.  47,  e'  prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle
disposizioni  recate  in  materia  di assunzioni dai provvedimenti di
finanza pubblica.

Riferimenti normativi:
    - Si  riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 24 dicembre
2003,  n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004,  n.  47,  recante «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge  24 dicembre  2003,  n. 355, recante proroga di termini
prevista da disposizioni legislative»:
    «Art.   16.  -  Per  garantire  la  continuita'  assistenziale  e
fronteggiare  l'emergenza  infermieristica,  le disposizioni previste
dall'art.  1,  commi 1,  1-bis,  2,  3,  4,  5  e 6 del decreto-legge
12 novembre  2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 gennaio  2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia
con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti
di finanza pubblica».